La storia fino al 1984
Prima della revisione del 1984, erano tre le fonti di finanziamento per la Chiesa Cattolica in Italia: 1) le offerte libere (e non deducibili) dei fedeli; 2) il finanziamento diretto da parte dello Stato, attraverso gli stipendi versati solo ad alcuni sacerdoti, come i cappellani degli ospedali e gli insegnanti di religione che svolgono, nel quadro della pubblica amministrazione, un servizio al cittadino; 3) il finanziamento diretto da parte dello Stato, attraverso le congrue a vescovi, parroci e canonici ad integrazione dei benefici e attraverso un contributo in favore delle nuove chiese.
La storia fino ai giorni nostri
Con la revisione del Concordato nel 1984 la prima fonte di sostentamento, cioè quella delle offerte (non deducibili) dei fedeli è stata posta sempre più al centro del sistema, rappresentando l’elemento di maggior valore ecclesiale. La seconda fonte, quella di sostentamento dei sacerdoti che svolgono quei servizi, già evidenziati in precedenza, di particolare utilità pubblica e sociale, non è stata modificata. Mentre la terza, quella delle congrue e dei contributi per l’edilizia del culto, è stata, invece, radicalmente modificata. Dal 1989 sono dunque cessati per sempre questi finanziamenti diretti e sono state introdotte due nuove forme di sostegno economico alla Chiesa Cattolica rivolte ai cittadini: le offerte per il sostentamento del clero, deducibili dal proprio reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef, e la scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef.
Nel frattempo sono stati aboliti anche i benefici ecclesiastici e questi beni sono stati trasferiti ai nuovi Istituti diocesani per il sostentamento del clero. Questi organismi, con i redditi ricavati dall’amministrazione del patrimonio, concorronoad assicurare il sostentamento dei sacerdoti diocesani che, indistintamente, svolgono il proprio ministero in servizio alle diocesi italiane.
La storia in pillole
1866-67 Soppressione delle corporazioni religiose e di molti enti secolari. I loro beni vengono incamerati dallo Stato. Sopravvivono solo i benefici connessi alla cura delle anime. Viene costituito un fondo per il culto, con il compito di provvedere, mediante la congrua, ai redditi troppo scarsi di alcuni benefici.
1871 Il 13 maggio, con la “Legge sulle guarentigie”, si prevede il riordino, la conservazione e l’amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.
1929 L’11 febbraio vengono firmati a Roma i Patti Lateranensi. Ma anche nel Concordato la disciplina dei rapporti patrimoniali Stato-Chiesa rimane invariata. Congrue e benefici sopravvivranno per altri 57 anni.
1962-65 Il Concilio Vaticano II reintroduce l’idea di Chiesa-comunione.
1983 Il cammino giunge a compimento con il Codice di Diritto Canonico, frutto della riforma conciliare. Il canone 222 del Codice di Diritto Canonico afferma esplicitamente che: “i fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l’onesto sostentamento dei ministri”.
1984 Il 18 febbraio viene firmato a Roma l’accordo di revisione del Concordato. L’articolo 6 istituisce una commissione paritetica per disciplinare la materia degli enti e dei beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano.
1985 La nuova disciplina è contenuta nella Legge n. 222 del 20 maggio.
1987 Dal primo gennaio lo Stato non versa più le congrue e comincia a funzionare il nuovo sistema di sostentamento del clero.
1989 Il primo gennaio entrano in vigore le offerte deducibili per il sostentamento del clero intestate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero.
1990 A maggio i contribuenti firmano per la prima volta per la destinazione dell’otto per mille del gettito complessivo dell’Irpef.