Sono lieto di affrontare nuovamente sulle pagine di In Cerchio il tema della scelta dell’8xmille dopo l’esperienza del Convegno nazionale da poco conclusosi.
Segnalo che è ora inserito nella rivista uno spazio dedicato alle risposte agli eventuali quesiti – relativi non solo all’8xmille ma anche alle Offerte – da inviare alla casella di posta elettronica: newsletterincerchio@sovvenire.it
Ritengo opportuno in primo luogo riproporre in sintesi le novità fiscali di quest’anno che hanno “impatto” sulla scelta 8xmille.
- All’interno del modello Unico da quest’anno non è più presente l’apposito riquadro con la scelta; quest’ultima viene effettuata utilizzando l’apposita scheda presente all’interno del modello stesso. TALE SCHEDA QUINDI SARA’ USATA SIA DAI SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE (MODELLO UNICO) SIA DAI SOGGETTI ESONERATI
- Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti sul proprio sito - oltre al modello 730 precompilato - anche il modello Unico Precompilato che è presentato da coloro che non possono utilizzare il modello 730 (perché, ad esempio, hanno la partita IVA). Quindi,
o chi invia direttamente il modello Unico precompilato effettua anche la scelta nell’apposita area dedicata a tale scopo nel sito
o chi si avvale di un intermediario fiscale provvede a segnalare a quest’ultimo la propria scelta per la destinazione dell’Otto per mille (al momento non vi sono istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo, nel caso specifico, della nuova scheda).
Temi fiscali emersi nel corso del Convegno
In relazione ad alcuni temi fiscali emersi nel corso del Convegno, si evidenzia quanto segue:
- una natura c.d. risarcitoria di un danno subito dalla persona
ovvero
- una funzione c.d. sostitutiva o integrativa del reddito della persona.
Nel primo caso, le somme non sono soggette a tassazione IRPEF quando hanno la finalità, appunto, di risarcire stati di bisogno della persona sorti a seguito di particolari eventi (ad esempio, invalidità permanente per infortunio).
Nel secondo caso, le somme non sono soggette a tassazione IRPEF per varie finalità (ad es: al fine di integrare o agevolare un reddito già di per sé molto basso).
Le somme che, in base a quanto sopra esposto, non sono soggette a tassazione IRPEF rientrano, in genere, nell’ambito dei c.d. redditi esenti.
Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi Modello Unico prevedono espressamente che i soggetti con redditi esenti ed esonerati dalla presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta utilizzando l’apposita scheda presente nel Modello Unico.
Per chi avesse necessità di individuare nel dettaglio le varie tipologie di redditi esenti si rimanda alla pagina 4 delle istruzioni al Modello Unico 2016 (riquadro Casi di esonero) ed all’appendice alle Istruzioni stesse – pag.104 (in allegato).
Beniamino Pisano